Notifica di mutazioni

Per garantire che l'iscrizione nel Registro sia sempre aggiornata, tutte le modifiche devono essere costantemente comunicate al Registro dei consulenti mediante il modulo di notifica delle mutazioni (art. 32 cpv. 2 LSerFi).

Ai sensi dell'art. 41 cpv. 1 OSerFi, la notifica deve essere effettuata entro 14 giorni e riguarda le seguenti mutazioni

  • la modifica del nome;
  • la modifica del nome o dell’indirizzo del fornitore di servizi finanziari per il quale operano;
  • il cambiamento della propria funzione e posizione in seno all’organizzazione;
  • il cambiamento dei propri campi d’attività;
  • la formazione e la formazione continua concluse;
  • la sostituzione dell’organo di mediazione;
  • la disdetta completa o parziale dell’assicurazione di responsabilità civile professionale;
  • la fine dell’attività di consulente alla clientela;
  • le condanne per reati secondo le leggi sui mercati finanziari di cui all’art. 1 della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) o per reati contro il patrimonio secondo gli artt. 137–172ter del Codice penale;
  • l’ordine nei propri confronti di un divieto di esercizio dell’attività secondo l’art. 33a LFINMA o di un divieto di esercizio della professione secondo l’art. 33 LFINMA e
  • le condanne o le decisioni di autorità estere paragonabili a quelle di cui ai punti precedenti.

Se il consulente alla clientela non soddisfa più i requisiti d'iscrizione, il servizio di registrazione lo cancellerà dal Registro dei consulenti RegFix con addebito dei relativi costi.

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